La valutazione del regime fiscale applicabile a fondi e casse sanitarie dipende sia dai contributi versati sia dalle spese mediche dagli stessi rimborsate.
Per gli iscritti ai fondi sanitari integrativi è prevista la deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi, fino ad un massimo di 3.615,20 euro.
Per gli iscritti agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, come ad esempio il Fasi, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.
La possibilità per il contribuente di detrarre le spese mediche, per la quota eccedente 129,11 euro, rimborsate dal fondo dipende dal trattamento fiscale riservato ai contributi allo stesso versati. Pertanto, qualora il contribuente non abbia beneficiato dell’agevolazione sulla totalità dei contributi versati perché l’importo degli stessi eccedeva il limite fiscale di 3.615,20 euro, potrà fruire della detrazione in proporzione alla quota dei contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito o che non sono stati dallo stesso dedotti.