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La fiscalità e la cassa

Secondo la vigente normativa le casse di mutuo soccorso devono possedere diversi requisiti per poter svolgere la loro attività assistenziale nei confronti delle aziende. A seguire vengono indicati i punti salienti riguardanti le caratteristiche della cassa e il regime fiscale che possono sostenere.

La cassa

Nella categoria “Enti, casse e società di mutuo soccorso” rientrano gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, di cui alla lettera a), comma 2, articolo 51 del Tuir (è il caso ad esempio del Fasi per i dirigenti del comparto industria ovvero del fondo Est per i dipendenti del comparto commercio), che non rientrano nell’ambito di operatività dei fondi sanitari integrativi e che riconoscono prestazioni sanitarie e socio – sanitarie secondo i propri statuti e regolamenti.

Requisiti

I Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti, le Casse e le Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, hanno l’obbligo di destinare una quota non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, per l’erogazione delle seguenti prestazioni:

prestazioni sociali a rilevanza sanitaria da garantire alle persone non autosufficienti al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio o presso le strutture residenziali e semi­residenziali;
prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
prestazioni di assistenza odontoiatrica compresa la fornitura di protesi dentarie;
prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio non comprese nei livelli essenziali di assistenza.

Per quanto concerne l’aspetto giuridico, il fondo di assistenza rientra nella tipologia delle Associazioni non riconosciute senza fine di lucro, rispettando quanto espresso dal cosiddetto Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR e successive modifiche, permette ai suoi Aderenti di ottenere vantaggi fiscali e contributivi.

Fiscalità

La valutazione del regime fiscale applicabile a fondi e casse sanitarie dipende sia dai contributi versati sia dalle spese mediche dagli stessi rimborsate.
Per gli iscritti ai fondi sanitari integrativi è prevista la deducibilità dal reddito dei contributi versati ai fondi, fino ad un massimo di 3.615,20 euro.

Per gli iscritti agli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, come ad esempio il Fasi, è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro.

La possibilità per il contribuente di detrarre le spese mediche, per la quota eccedente 129,11 euro, rimborsate dal fondo dipende dal trattamento fiscale riservato ai contributi allo stesso versati. Pertanto, qualora il contribuente non abbia beneficiato dell’agevolazione sulla totalità dei contributi versati perché l’importo degli stessi eccedeva il limite fiscale di 3.615,20 euro, potrà fruire della detrazione in proporzione alla quota dei contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito o che non sono stati dallo stesso dedotti.